Francis Bacon
(1909 - 1992)
L'arte e le nuove tecnologie

33. Le nuove tecnologie non possono sostituirsi al contatto diretto fra l'artista e il suo pubblico, né alla pratica tradizionale delle arti.

34. Il successo delle reti d'informazione e di comunicazione elettroniche dipende in gran parte dalla qualità dei contenuti che esse sono in grado di trasmettere; per questo motivo:
a. E' opportuno incoraggiare il settore dell'informatica e agevolare l'acquisto delle attrezzature necessarie alle istituzioni d'insegnamento artistico, in particolare nei paesi in via di sviluppo.
b. Importante che gli artisti siano incoraggiati ad acquisire una certa padronanza nell'uso degli strumenti tecnologici allo scopo di accrescere le loro possibilità di creazione. La collaborazione tra gli artisti e gli esperti in nuove tecnologie dovrebbe essere rafforzata a tale scopo.
c. E' raccomandato l'utilizzo delle nuove tecnologie per salvaguardia del patrimonio culturale e in particolare delle tradizioni orali.

35. Al fine di preservare la diversità delle espressioni artistiche e culturali, si chiede agli stati di sostenere le organizzazioni professionali degli artisti, nella loro volontà di dominare i nuovi strumenti di comunicazione per garantire il libero accesso di tutti gli artisti alla diffusione delle loro opere, nel rispetto dei loro diritti.

36. Un Parlamento universale degli artisti, sotto forma di un Foro virtuale, potrebbe costituire un mezzo privilegiato di scambi su scala planetaria. Sono necessari sforzi particolari per assicurare la partecipazione di tutte le regioni a questo nuovo dispositivo che sarà posto sotto l'egida dell'Unesco.

Diritto d'autore e diritti degli artisti interpreti
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37. Gli stati sono chiamati a rafforzare, a chiarire e a rendere effettiva la tutela dei diritti
legittimi degli artisti interpreti, in modo da consentire loro di controllare le diverse forme di sfruttamento delle loro opere e delle loro prestazioni, in particolare nel campo audiovisivo, e di ottenere la giusta remunerazione dovuta allo sforzo creativo.

38. E' particolarmente importante che:
a. Le eccezioni ai diritti nell'ambiente digitale siano limitate agli usi che non arrechino danni ingiustificati agli interessi legittimi degli autori e degli artisti interpreti.
b. Il trasferimento dei diritti degli autori ed egli artisti interpreti sia soggetto a uno schema giuridico che fissi le condizioni di tale trasferimento e associ nel tempo gli autori e gli artisti interpreti alle successive entrate derivanti dai diversi modi di sfruttamento delle loro opere e delle loro prestazioni.
c. I fruitori, compresi i distributori, siano tenuti per legge, a fornire agli autori e agli artisti interpreti o ai loro rappresentanti, le informazioni che identificano le opere le prestazioni, necessarie per la determinazione della remunerazione da percepire e per la equa ripartizione tra gli aventi diritto.
d. Con la partecipazione dell'industria, vengano sostenuti gli sforzi degli autori e degli artisti interpreti per normalizzare in materia vincolante a livello nazionale ed internazionale, le tecniche e le modalità che consentono di seguire lo sfruttamento delle loro opere e delle loro prestazioni in ambiente digitale
e. Nell'interesse generale, la gestione collettiva dei diritti degli autori e degli artisti interpreti e la contrattazione collettiva vengano favorite da una regolamentazione senza essere soggette alla legge della decorrenza o ad altra legislazione vincolante.

39. L'Unesco è invitata:
a. A sensibilizzare gli stati affinché riconoscano e rispettino il diritto morale degli autori e degli artisti interpreti.
b. A suggerire loro di studiare le modalità che consentano a questi ultimi di controllare le
manipolazioni digitali.
c. Più in generale, a incoraggiare la tutela dei diritti degli artisti nel mondo, nel contesto della Raccomandazione del 1980.

40. L'Unesco, l'Oit e l'Ompi sono invitate a proporre la versione della Convenzione di Roma del 1961e a continuare ed incoraggiare la ratifica.

41. Il commercio internazionale non dovrebbe attentare alla diversità culturale. E' necessario sostenere lo sforzo dei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda la tutela e la promozione della cultura tradizionale e popolare attraverso la proprietà intellettuale.

 Condizioni di lavoro , trattamento fiscale e sanità per gli artisti
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42. L'artista ha diritto a una retribuzione adeguata per l'esercizio della sua professione. Ciò deve essere riaffermato in particolare nel caso delle nuove produzioni multimediali.

43. Gli stati sono invitati a stabilire dei meccanismi di sostegno all'inserimento professionale degli artisti, e a creare dei fondi di finanziamento a tale scopo.

44. Data la tendenza crescente nella maggior parte dei settori artistici, alla precarietà dell'impiego e all'insicurezza delle condizioni di lavoro degli artisti e interpreti, è opportuno riaffermare che nessun artista dovrebbe essere discriminato in termini di oneri fiscali, previdenza sociale e libertà di associazione in ragione del proprio statuto lavorativo e riconoscere alle associazioni e ai sindacati degli artisti professionisti il diritto alla contrattazione collettiva per l'insieme dei professionisti, nonché quello di essere associati ai processi decisionali di qualsiasi natura che coinvolgano i loro interessi.

45. Un miglior riordinamento tra le istituzioni governative competenti a livello nazionale è
indispensabile per assicurare agli artisti condizioni di vita adeguate, tenuto conto della durata limitata della loro professione, in particolare nelle arti dello spettacolo.

46. Dovrebbero essere avviati dei colloqui con le istituzioni governative e intergovernative competenti allo scopo di promuovere condizioni eque in materia di oneri fiscali, previdenza sociale e condizioni dell'impiego degli artisti in tutti i paesi, tenuto conto della maggiore mobilità internazionale dell'impiego degli artisti.
L'Unesco è invitata, d'altra parte, a stabilire un inventario delle spese fiscalmente deducibili per gli artisti nei diversi paesi. Occorrerà convocare una riunione congiunta degli artisti e dei rappresentanti delle diverse istituzioni governative interessate, per riesaminare i regimi fiscali e di previdenza sociale e per proporre misure di armonizzazione adattate alla specificità dei mestieri artistici.

47. L'Unesco, l'Oit e gli stati membri sono invitati a studiare a livello mondiale le condizioni di salute e di sicurezza nelle quali si svolge l'attività dei diversi professionisti delle arti. Tali studi dovrebbero servire come base nell'adozione di regolamenti internazionali specifici.

Promozione della raccomandazione del 1980
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48. Avendo costatato che la raccomandazione del 1980 rimane il principale testo di riferimento relativo alla condizione dell'artista e rammaricandosi che la sua attuazione sia stata limitata a un numero molto ristretto di stati, il Congresso invita l'Unesco a rafforzare la rilettura da parte di tutti gli stati membri. E' caldamente consigliata la creazione di un meccanismo di verifica periodica con la collaborazione delle organizzazioni internazionali rappresentanti gli artisti, incaricato di analizzare i progressi realizzati nei diversi stati, di fare rapporto agli organi direttivi dell'Organizzazione e di proporre iniziative miranti la promozione della Raccomandazione.

49. L'UNESCO, con l'apporto delle organizzazioni internazionali degli artisti è invitata a elaborare delle disposizioni tipo, adattabili ai differenti ordinamenti giuridici ed economici e ai diversi contesti culturali in grado di guidare i legislatori nazionali nell'attuazione della suddetta Raccomandazione.

50. Le conclusioni adottate dal Congresso devono essere portate a conoscenza degli organi direttivi dell'UNESCO.


 
Si ringrazia l'Associazione della Lega beni culturali nella persona del suo presidente, Dott. Andrea De Liberis, per aver concesso il testo di questo importante documento che abbiamo integralmente riportato per permettere, a chi fino ad oggi ne ignorava ancora l'esistenza, di prenderne attenta visione.
 
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